Guida per datori di lavoro e dipendenti
Nella seduta del 18 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che istituisce l'Assegno unico e universale, ossia il beneficio economico da corrispondere mensilmente ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che debutterà nel 2022. Il provvedimento, dopo il passaggio nelle commissioni parlamentari, sarò pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno.
Ricordiamo che la L. 46/2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”. L'Assegno unico e universale, dopo un periodo transitorio di due mesi in cui continueranno ad applicarsi i benefici attuali, sarà attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.
Destinatari e requisiti
L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività. Secondo le disposizioni vigenti, sono considerati fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a € 4.000, ovvero a € 2.840,51 nel caso di figli di età superiore a 24 anni (art. 12, c. 2, TUIR) al lordo degli oneri deducibili.
In dettaglio il beneficio economico spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico già a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
• frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
• svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
• sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
• svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Sono previste particolari maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al 21° anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei familiari con 4 o più figli.
Il beneficio economico interesserà sia i lavoratori dipendenti, sia gli autonomi e sarà corrisposto dall'INPS, su domanda, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
• essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
• essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
• essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Misure che saranno sostituite
L'Assegno ha lo scopo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, soprattutto femminile e sostituirà le seguenti misure attualmente in vigore:
• l'assegno ai nuclei con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98);
• l'assegno di natalità (art. 1, c. 125, L. 190/2014; art. 23 quater, c. 1 e 2, DL 119/2018 conv. in L. 136/2018; art. 1, c. 340, L. 160/2019);
• il premio alla nascita o all'adozione (art. 1, c. 353, L. 232/2016);
• il fondo di sostegno alla natalità (art. 1, c. 348 e 349, L. 232/2016);
• le detrazioni IRPEF per figli a carico, (art. 12, c. 1 lett. c) e 1 bis, TUIR);
• l'assegno per il nucleo familiare (ANF) previsto dall'art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (DPR 797/55);
• l'assegno temporaneo (DL 79/2021 conv. in L. 112/2021).
Quanto spetta
La misura da erogare è composta da un importo base modulato sull'ISEE e da una maggiorazione. In mancanza dell'ISEE si avrà diritto al minimo.
L'importo mensile per ciascun figlio minorenne ammonta a € 175 e spetterà in misura piena a fronte di un ISEE inferiore a € 15.000, per poi ridursi in maniera graduale fino a € 50 con un ISEE pari o superiore a € 40.000.
Nello specifico, per ciascun figlio:
• minorenne, è previsto un importo variabile tra € 175 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e € 50 (ISEE pari o superiore a € 40.000);
• di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo mensile variabile da € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000);
• successivo al secondo, è prevista una maggiorazione tra € 85 a € 15 mensili;
• minorenne con disabilità, è previsto un contributo aggiuntivo mensile pari a € 105 in caso di non autosufficienza, € 95 in caso di disabilità grave ed € 85 in caso di disabilità media;
• con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno di € 85 mensili (ISEE pari a € 15.000) che decresce fino a € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.
Qualora i genitori siano entrambi titolari di redditi di lavoro è inoltre prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore, pari a € 30 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000), che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000.
A favore del nucleo con quattro o più figli, è inoltre prevista una maggiorazione forfettaria pari a € 100 mensili a famiglia.
Periodo transitorio
Per favorire la transizione graduale dal requisito reddituale a quello ISEE e per compensare eventuali differenze per chi già percepiva gli assegni familiari, è stata istituita una disposizione transitoria che per un triennio prevede l'erogazione di una maggiorazione mensile in presenza delle due seguenti condizioni:
• valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a € 25.000;
• effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile è data dalla somma della componente familiare (valore teorico dell'assegno al nucleo familiare) e della componente fiscale (valore teorico delle detrazioni) al netto della misura dell'Assegno unico e universale spettante.
Tale maggiorazione verrà concessa in misura piena nell'anno 2022, in misura pari ai 2/3 nell'anno 2023 e ad 1/3 nell'anno 2024 fino ai mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
Le domande per l'Assegno unico e universale potranno essere presentate all'INPS con modalità telematiche (autonomamente o per mezzo dei CAF e degli istituti di patronato) già dal prossimo 1° gennaio 2022 e successivamente dal 1° gennaio di ciascun anno. Ai percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc) sarà corrisposto automaticamente e fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante per ciascuna mensilità.
Il periodo di erogazione dell'Assegno in argomento è compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. Più precisamente, per le domande trasmesse entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo;
negli altri casi sarà erogato a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Qualora durante la fruizione dell'assegno si verifichino nuove nascite, la variazione dovrà essere comunicata entro 120 giorni dall'evento, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Gli importi saranno accreditati su IBAN indicato dal richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
L'Assegno sarà erogato al genitore che presenta la domanda oppure, a richiesta anche successiva, in pari misura tra i genitori. In caso di affidamento esclusivo l'Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore sarà riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.
La domanda può essere presentata anche dai figli, una volta diventati maggiorenni, che possono richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante, purché siano rispettate le condizioni descritte in precedenza.
Ricordiamo infine che l'Assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.
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